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Mediazione familiare: il mediatore come professione non regolamentata alla luce della legge n. 4 del 2013

Mediazione familiare: il mediatore come professione non regolamentata alla luce della legge n. 4 del 2013

Mediazione familiare: il mediatore familiare come professione non regolamentata alla luce della legge n. 4 del 2013

Attualmente, la professione di mediatore familiare va inquadrata nell’ambito della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Mediazione familiare e definizione di “professione non organizzata in ordini o collegi”

In base all’art. 1 di tale legge, ai fini del provvedimento, per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende infatti l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del Codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Si prevede che chiunque svolga una delle professioni di cui sopra debba contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della Legge in parola.

Mediazione familiare e libertà di esercizio della professione

L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Associazioni a carattere professionale di natura privatistica senza vincolo di rappresentanza esclusiva

Coloro che esercitano una professione non regolamentata possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Divieto di esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti

Ai professionisti, anche se iscritti alle associazioni, non è d’altra parte consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

Ecco allora che, come spesso oggi accade, il mediatore non svolge esclusivamente tale attività, ma anche una professione regolamentata, rispetto alla quale l’attività di mediatore ricopre un ruolo più o meno secondario – si pensi per esempio all’avvocato-mediatore – con ogni conseguenza di legge. In tal caso troveranno applicazione, in particolare, anche le norme deontologiche della professione regolamentata rilevanti nell’attività di mediatore del professionista.

Si veda G. Briganti, La mediazione problem solving e trasformativa nelle controversie civili e familiari, anche in ambito telematico, Youcanprint, 2013

Le linee generali del quadro normativo europeo sulla mediazione familiare

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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