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Protezione internazionale: come deve essere valutata la credibilità del richiedente?

Protezione internazionale: come deve essere valutata la credibilità del richiedente?

Protezione internazionale: come deve essere valutata la credibilità del richiedente la protezione internazionale?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26921 del 2017, pubblicata il 14/11/2017, in riforma di una sentenza della Corte di Appello di Ancona che negava la protezione internazionale, accoglie il ricorso di un cittadino nigeriano omosessuale affermando in proposito quanto segue:

[…] La valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione […] [è] il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto ‘della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente’, con riguardo alla sua condizione sociale e all’età (art. 5, comma 3, lett. c, d.lgs. n. 251/2007), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento (Cass. n. 8282/2013)

[…] In tal modo i giudici di merito non hanno valutato la sostanziale ‘coerenza’ e ‘plausibilità’ del racconto; né hanno valutato che l’omosessualità era considerata come reato in Nigeria, ciò costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (Cass. n. 4522/2015).

Questa Corte ha più volte osservato che è compito dell’autorità amministrativa e del giudice svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, in modo che le domande di protezione siano esaminate sulla base di informazioni aggiornate sul paese di origine dei richiedenti asilo (Cass., s.u., n. 27310/2008; n. 10202/2011) […]

Si veda anche il post: Protezione internazionale: rileva l’omosessualità se considerata reato nel Paese di provenienza

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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