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Accesso a sistema informatico o telematico: quando è abusivo?

Accesso a sistema informatico o telematico: quando è abusivo?

Accesso a sistema informatico o telematico: quando è abusivo?

La risposta delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al pubblico ufficiale

Sul tema dell’accesso abusivo a sistema informatico o telematico sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41210 dell’8 settembre 2017:

1. La questione di diritto sottoposta alle Sezioni unite è la seguente:

“Se il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen., sia integrato anche nella ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, formalmente autorizzato all’accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga in essere una condotta che concreti uno sviamento di potere, in quanto mirante al raggiungimento di un fine non istituzionale, pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari ed organizzative”.

2. L’art. 615-ter cod. pen. sanziona, al primo comma, il comportamento di chiunque “abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo”. Il secondo comma prevede: “La pena è della reclusione da uno a cinque anni: – 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”.

L’accesso, quindi, è abusivo qualora avvenga mediante superamento e violazione delle chiavi fisiche ed informatiche di accesso o delle altre esplicite disposizioni su accesso e mantenimento date dal titolare del sistema.

Il principio di diritto formulato in materia di accesso abusivo a sistema informatico o telematico dalle Sezioni Unite

Con la sentenza citata le Sezioni Unite formulano il seguente principio di diritto:

Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re.Ge.), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita“.

Il testo della sentenza (su neldiritto.it)

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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