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Blogger e privacy: stesse regole e garanzie del giornalista

Blogger e privacy: stesse regole e garanzie del giornalista

Blogger e privacy: stesse regole e garanzie del giornalista

Il blogger, nel momento in cui fa informazione, è soggetto alle stesse regole e gli sono riconosciute le stesse garanzie del  giornalista.

Non commette dunque un illecito nel riportare nel proprio blog notizie e commenti, anche senza  consenso,  purché rispetti  i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui scrive.

Il principio è stato affermato dal  Garante privacy con un provvedimento del 27 gennaio 2016 [doc. web n. 4747581] nel dichiarare infondato il ricorso di una donna, noto personaggio pubblico, che aveva chiesto la rimozione da un blog di un articolo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che la riguardavano.

L’interessata riteneva che i suoi dati personali fossero stati illecitamente diffusi on line e contestava l’applicabilità al suo caso delle disposizioni contenute nel Codice privacy a tutela della manifestazione del pensiero.

La decisione del Garante per la protezione dei dati personali

Nel definire il ricorso, il Garante ha stabilito invece che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è applicabile anche al blog che svolge attività di informazione.

Il blog rientra quindi nell’ambito della fattispecie regolata dall’art. 136 del Codice privacy che estende le garanzie riguardanti l’attività giornalistica a ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti.

L’Autorità ha ritenuto pertanto che il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente, effettuato mediante la pubblicazione on line di informazioni – in parte diffuse dalla stessa sul proprio sito Internet o riprese da altri articoli – e la loro successiva conservazione nel blog, non può ritenersi illecito, anche alla luce dei principi del Codice deontologico dei giornalisti.

La decisione del Garante non pregiudica d’altra parte la possibilità per la ricorrente di rivolgersi al giudice ordinario per l’accertamento di eventuali profili ritenuti diffamatori o altrimenti lesivi.

Fonte: www.garanteprivacy.it

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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