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Cyberbullismo: la tutela della dignità del minore nella proposta di legge

Cyberbullismo: la tutela della dignità del minore nella proposta di legge

cropped-logostudiolegalegbriganti.jpgCyberbullismo: la proposta di legge che reca “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

Tutela della dignità del minore

La proposta di legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo è attualmente all’esame della Camera dei Deputati.

Istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali dei minori diffusi on-line

L’art. 2 della proposta di legge, nel suo testo attuale, tutela la dignità del minore.

In base a detto articolo, dunque,

  • ciascun minore ultraquattordicenne,
  • nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito atti di cyberbullismo
  • può inoltrare al titolare del trattamento dei dati personali o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali,
  • anche qualora le condotte di cyberbullismo, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie di reato previste dall’articolo 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ovvero da altre norme incriminatrici.

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui sopra, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede (ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della privacy).

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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