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Unioni civili: scioglimento; successione ereditaria – Guida breve unioni civili e convivenze – 9

Unioni civili: scioglimento; successione ereditaria – Guida breve unioni civili e convivenze – 9

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg9. Unioni civili: successione ereditaria; scioglimento

Applicabilità all’unione civile delle disposizioni in materia di successioni ereditarie

In base alla legge n. 76 del 2016, alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le seguenti disposizioni in materia di successioni ereditarie:

  • sull’indegnità a succedere e sugli eredi legittimari previste dal capo III e dal capo X del titolo I del libro secondo del Codice civile
  • sulle successioni legittime previste dal titolo II del libro secondo del Cod. civ.
  • sulla collazione e sul patto di famiglia previste dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del Cod. civ.

Casi di scioglimento dell’unione civile

Ai sensi della legge n. 76 del 2016, la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.

L’unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (legge sul divorzio), che così prevede:

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; […]

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio […]

L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

In tale ultimo caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Si applicano per tale ipotesi di scioglimento, in quanto compatibili,

  • alcune delle disposizioni della legge sul divorzio (gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898), nonché
  • le disposizioni sui procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile
  • e le disposizioni in materia di negoziazione assistita da avvocati in ambito familiare nonché di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Infine, la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La guida sulle unioni civili e le convivenze

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro – Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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