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Robotica e diritto: le proposte europee sulla responsabilità dei robot

Robotica e diritto: le proposte europee sulla responsabilità dei robot

cropped-logostudiolegalegbriganti.jpgRobotica e UE: la proposta di risoluzione sulle norme di diritto civile sulla robotica

La responsabilità dei robot

Il 31 maggio 2016 il Parlamento europeo ha presentato una proposta di risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica.

La questione della responsabilità dei robot

La proposta di risoluzione evidenzia che, grazie agli strabilianti progressi tecnologici dell’ultimo decennio, non solo oggi i robot sono grado di svolgere attività che tradizionalmente erano tipicamente ed esclusivamente umane, ma lo sviluppo di caratteristiche autonome e cognitive – per esempio la capacità di apprendere dall’esperienza e di prendere decisioni indipendenti – li ha resi sempre più simili ad agenti che interagiscono con l’ambiente circostante e sono in grado di alterarlo in modo significativo.

In tale contesto, la questione della responsabilità giuridica derivante dall’azione nociva di un robot diventa essenziale.

L’autonomia di un robot, evidenzia ancora la proposta di risoluzione, può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo o un’influenza esterna.

Tale autonomia è di natura puramente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l’interazione di un robot con l’ambiente.

I robot devono avere uno status giuridico?

Più i robot sono autonomi, afferma la proposta di risoluzione, meno possono essere considerati come meri strumenti nelle mani di altri attori (quali il fabbricante, il proprietario, l’utilizzatore, ecc.).

Ciò, a sua volta, rende insufficienti le regole ordinarie in materia di responsabilità e rende necessarie nuove regole incentrate sul come una macchina possa essere considerata – parzialmente o interamente – responsabile per le proprie azioni o omissioni.

Di conseguenza, diventa sempre più urgente affrontare la questione fondamentale di se i robot devono avere uno status giuridico.

In ultima analisi, si osserva nella proposta di risoluzione, l’autonomia dei robot solleva la questione della loro natura alla luce delle categorie giuridiche esistenti: se devono essere considerati come persone fisiche, persone giuridiche, animali o oggetti o se deve essere invece creata una nuova categoria con caratteristiche specifiche proprie e implicazioni per quanto riguarda l’attribuzione di diritti e doveri, compresa la responsabilità per i danni.

L’attuale quadro giuridico sulla responsabilità dei robot

Nell’attuale quadro giuridico, si legge nella proposta di risoluzione, i robot non possono essere considerati responsabili in proprio per atti o omissioni che causano danni a terzi.

Le norme esistenti in materia di responsabilità coprono i casi in cui la causa di un’azione o di un’omissione del robot può essere fatta risalire ad uno specifico agente umano, ad esempio il fabbricante, il proprietario o l’utilizzatore, e tale agente avrebbe potuto prevedere ed evitare il comportamento nocivo del robot.

Inoltre, i fabbricanti, i proprietari o gli utilizzatori potrebbero essere considerati oggettivamente responsabili per gli atti o le omissioni di un robot se, per esempio, il robot è stato classificato come un oggetto pericoloso o rientra nell’ambito di norme di responsabilità del prodotto.

Ove un robot possa prendere decisioni autonome le norme tradizionali non sarebbero però sufficienti per attivarne la responsabilità, in quanto non consentirebbero di determinare qual è il soggetto sul quale incombe la responsabilità del risarcimento né di esigere da tale soggetto la riparazione dei danni causati.

Le carenze dell’attuale quadro normativo sulla responsabilità dei robot

Sono palesi dunque, si legge nella proposta di risoluzione, le carenze dell’attuale quadro normativo in materia di responsabilità contrattuale, dal momento che le macchine progettate per scegliere le loro controparti, negoziare termini contrattuali, concludere contratti e decidere se e come attuarli rendono inapplicabili le norme tradizionali, il che pone in evidenza la necessità di norme nuove più al passo con i tempi.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, la direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 copre solamente i danni causati dai difetti di fabbricazione di un robot e a condizione che la persona danneggiata sia in grado di dimostrare il danno effettivo, il difetto nel prodotto e la connessione causale tra difetto e danno (responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa).

Nonostante il campo di applicazione della direttiva 85/374/CEE, l’attuale quadro giuridico non sarebbe dunque sufficiente a coprire i danni causati dalla nuova generazione di robot, in quanto questi possono essere dotati di capacità di adattamento e di apprendimento che implicano un certo grado di imprevedibilità nel loro comportamento, dato che imparerebbero in modo autonomo, in base alle esperienze diversificate di ciascuno, e interagirebbero con l’ambiente in modo unico e imprevedibile.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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