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Unioni civili: equiparazione al coniuge; adozioni – Guida breve unioni civili e convivenze – 8

Unioni civili: equiparazione al coniuge; adozioni – Guida breve unioni civili e convivenze – 8

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg8. Unioni civili: equiparazione al coniuge; adozioni

Equiparazione al coniuge

In base alla legge n. 76 del 2016, al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso,

  • le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e
  • le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi»
  • o termini equivalenti,

ovunque ricorrono

  • nelle leggi,
  • negli atti aventi forza di legge,
  • nei regolamenti nonché
  • negli atti amministrativi e
  • nei contratti collettivi,

si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Tuttavia, la disposizione di cui sopra non si applica alle norme del Codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Diritto del minore ad una famiglia”).

Adozioni

La legge 76/2016 stabilisce che “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti“.

Con riguardo alle adozioni trova pertanto applicazione la già richiamata legge n. 184 del 1983.

Si ricorda in particolare l’art. 44 di detta legge, che si occupa dell’adozione in casi particolari e in base al quale:

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

La giurisprudenza in materia di stepchild adoption

In materia di adozioni, la Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. I, sentenza 22/06/2016 n. 12962) ha confermato la possibilità per il partner di una coppia dello stesso sesso di domandare sulla base dell’art. 44 sopra richiamato l’adozione del figlio dell’altro partner (stepchild adoption).

La Corte ha in particolare affermato quanto segue:

Ne consegue che, coerentemente con i principi sopra affermati, poiché all’adozione in casi particolari prevista dall’art. 44, comma 1, lett. d), possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto («la constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo»), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, primo comma, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.

La guida sulle unioni civili e le convivenze

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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