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Unioni civili e convivenze: la legge n. 76 del 2016 – Guida breve unioni civili e convivenze – 1

Unioni civili e convivenze: la legge n. 76 del 2016 – Guida breve unioni civili e convivenze – 1

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg1. Introduzione alla disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto

La legge 76/2016 istituisce

  • l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e
  • reca la disciplina delle convivenze di fatto

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Si prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano costituire un’unione civile mediante

  • dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile
  • alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Convivenze di fatto

Ai sensi della legge 76/2016 per “conviventi di fatto” s’intendono due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da

  • legami affettivi di coppia e
  • di reciproca assistenza morale e materiale
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui sopra, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

L’art. 4 del DPR 223/1989 sopra richiamato prevede:

Art. 4.

Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

In base all’art. 13, comma 1, del medesimo provvedimento, le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza.

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Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

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