Blog

Unioni civili: diritti e doveri delle parti e regime patrimoniale – Guida breve unioni civili e convivenze – 5

Unioni civili: diritti e doveri delle parti e regime patrimoniale – Guida breve unioni civili e convivenze – 5

Unioni civili e convivenze di fatto – Guida breve

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, introduce in Italia una “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso” e una “disciplina delle convivenze“.

La presente guida a cura dell’Avvocato Giuseppe Briganti (avv.briganti@iusreporter.it), pubblicata nel blog dello Studio legale, si propone di illustrare brevemente e gratuitamente la nuova disciplina su unioni civili e convivenze di fatto.

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpg5. Unioni civili: diritti e doveri delle parti e regime patrimoniale

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco

  • all’assistenza morale e materiale e
  • alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione

  • alle proprie sostanze e
  • alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo,

a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro

  • l’indirizzo della vita familiare
  • e fissano la residenza comune.

A ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni.

In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del Codice civile.

Con riguardo, in particolare, alla forma delle convenzioni matrimoniali, l’art. 162 del Codice civile prevede quanto segue:

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità.

La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell’unione civile.

Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni

  • II (fondo patrimoniale),
  • III (comunione legale),
  • IV (comunione convenzionale),
  • V (separazione dei beni) e
  • VI (impresa familiare)

del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice civile.

La guida sulle unioni civili e le convivenze

Leggi gli altri articoli della guida

Per rimanere aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter o clicca “mi piace” sulla nostra pagina facebook!

Se trovi questo articolo interessante, condividilo, grazie!

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Aggiornato alla data di pubblicazione

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *