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Mediazione facoltativa: la mancata partecipazione al procedimento di mediazione va sanzionata… e può costare cara

Mediazione facoltativa: la mancata partecipazione al procedimento di mediazione va sanzionata… e può costare cara

Mediazione facoltativa: la mancata partecipazione al procedimento di mediazione va sanzionata… e può costare cara

La convinzione di avere ragione non costituisce mai giustificato motivo per non partecipare

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 16/02/2016, ha stabilito quanto segue in tema di mancata partecipazione al procedimento di mediazione:

[…] Peraltro i convenuti vanno condannati a corrispondere all’entrata del bilancio una somma pari al contributo unificato (euro 1.056,00), in applicazione del disposto dell’art. 8, comma 4-bis, secondo periodo del d.lgs. 28/2010.

E’ pacifico infatti, in punto di fatto, che, a seguito della attivazione da parte dell’attore della procedura di mediazione, avente carattere volontario, dal momento che la controversia non rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, nessuno dei convenuti è comparso al primo incontro davanti al mediatore.

Sotto il profilo astratto è opportuno poi chiarire che la succitata previsione trova applicazione anche nel caso di mediazione volontaria e non solo, come sostenuto da qualche commentatore, nel caso di mediazione obbligatoria, come si evince dalla sua collocazione all’interno di una norma che regola il procedimento di mediazione in generale.

Ancora, essa prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio.

Ciò chiarito sotto il profilo teorico, nel caso di specie i convenuti non hanno fornito la benché minima spiegazione di quella loro scelta, né al momento di disertare l’incontro davanti al mediatore né, come ben avrebbero ancora potuto, nel corso del presente giudizio fino al momento di formulare le loro istanze istruttorie. Solo in sede di discussione il loro difensore ha tentato di giustificarla, asserendo che era stata dettata dalla volontà dei suoi assistiti di rimarcare l’opposizione agli assunti di controparte.

E’ evidente però che una simile posizione, che presuppone la convinzione della fondatezza dei propri assunti, non è idonea ad integrare il giustificato motivo di assenza che vale a sottrarre la parte che non compare in mediazione alla sanzione pecuniaria. In caso contrario infatti non vi sarebbe mai occasione per applicare la norma sopra citata, dal momento che ciascuna parte che agisce o resiste in giudizio ha quella convinzione […]

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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