Blog

Reato di istigazione alla violenza per motivi razziali commesso attraverso un post pubblicato on-line

Reato di istigazione alla violenza per motivi razziali commesso attraverso un post pubblicato on-line

Reato di istigazione alla violenza per motivi razziali commesso attraverso un post pubblicato on-line su Facebook

giuseppebriganti.it (Copyright Immagine Maksym Yemelyanov - Fotolia.com)La libertà di manifestazione del pensiero, anche on-line, cessa quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista, non avendo valore assoluto dovendo essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango

La Corte di Cassazione penale, sez. I, con la sentenza 23/10/2015 n. 42727 ha affermato in proposito quanto segue:

[…] La sentenza – letta in uno con quella conforme di primo grado, espressamente richiamata – ha correttamente ravvisato nella complessiva condotta posta in essere dalla …, che aveva postato il messaggio descritto nella imputazione commentando un articolo apparso su un sito specializzato nella pubblicazione di «crimini degli immigrati» nel quale si parlava di un tentativo di stupro in danno di donna italiana da parte di un africano, un atto di obiettivo incitamento e di provocazione alla violenza che non può essere limitato alla espressione di rammarico per l’episodio commentato.

La fattispecie che sanziona la istigazione alla violenza commessa per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, delineata all’art. 3 comma 1 lett. b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come successivamente modificato, configura un reato di pericolo a dolo specifico, ove l’agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali e si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia raccolta dai destinatari (Sez. 3, n. 7421 del 10/01/2002, Orrù, rv. 221689).

La concreta ed intrinseca capacità di istigazione alla violenza della condotta può assumere le forme dell’incitamento, dell’inneggiamento, della induzione e deve essere valutata con riferimento al contesto specifico nel quale viene posta in essere.

Nella specie, condividendo le valutazioni del primo giudice, la Corte di appello ha escluso la congruità delle giustificazioni addotte dall’imputata al fine di contraddire la configurabilità della fattispecie contestata.

Il primo giudice, infatti, correttamente ha evidenziato che vi è stata istigazione nel senso previsto dalla norma incriminatrice, laddove per istigare si intende tenere un comportamento volto a fare in modo che altri si possa determinare a compiere un’azione violenta. E che la condotta dell’imputata avesse determinato tale pericolo è stato ritenuto tenendo conto delle espressioni e del mezzo usato per pubblicarle, che assicura una capillare diffusione, e del contesto nel quale ciò è avvenuto, caratterizzato da un acceso dibattito relativo ad un episodio di violenza sessuale in danno di donna italiana da parte di un africano. E’ stato valutato, altresì, del tutto ragionevolmente pur essendo irrilevante ai fini della configurabilità dei reato che l’istigazione venga raccolta  dai destinatari, che la frase pubblicata dalla … non può essere ritenuta priva di possibili effetti anche in considerazione del contenuto dei messaggi successivi, provocati dall’intervento dell’imputata.

Così come, nella specie, la frase diffusa, per il suo stesso tenore («mai nessuno che se la stupri»), non può oggettivamente rappresentare espressione di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost.; del resto, in più occasioni è stato affermato che la libertà di manifestazione del pensiero cessa quando travalica in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista, non avendo valore assoluto dovendo essere coordinata con altri valori costituzionali di pari rango, quali quelli fissati dall’art. 3 e dall’art. 117, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37581 del 07/05/2008, Mereu, rv. 241071) […]

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

Condividi

Leave a comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *