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Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato in attuazione della direttiva 2012/29/UE

Persona offesa dal reato: norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato in attuazione della direttiva 2012/29/UE

cropped-logostudiolegalegbriganti1.jpgCon il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (GU 05/01/2016), l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

In particolare, l’art. 90 del Codice di procedura penale è stato modificato nel senso di prevedere che, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti in favore della stessa dalla legge possano essere esercitati sia dai prossimi congiunti che “da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente“.

Viene inoltre, in particolare, inserito nel Codice l’art. 90-bis, concernente le informazioni che la persona offesa dal reato ha diritto di ricevere sin dal primo contatto con l’autorità procedente.

Tra queste, vi è anche l’informazione relativa alla possibilità che il procedimento sia definito attraverso la mediazione.

Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorita’ procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalita’ di presentazione degli atti di denuncia o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e
della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facolta’ di ricevere comunicazione dello stato del
procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2;

c) alla facolta’ di essere avvisata della richiesta di
archiviazione;

d) alla facolta’ di avvalersi della consulenza legale e del
patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalita’ di esercizio del diritto
all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere
disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui
risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in
cui e’ stato commesso il reato;

h) alle modalita’ di contestazione di eventuali violazioni
dei propri diritti;

i) alle autorita’ cui rivolgersi per ottenere informazioni
sul procedimento;

l) alle modalita’ di rimborso delle spese sostenute in
relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilita’ di chiedere il risarcimento dei danni
derivanti da reato;

n) alla possibilita’ che il procedimento sia definito con
remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove
possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facolta’ ad essa spettanti nei procedimenti in cui
l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova o in quelli in cui e’ applicabile la causa di
esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle
case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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