Reato di minaccia: non è necessario che sussista il proposito di tradurre in atto il male minacciato
Reato di minaccia ed elemento soggettivo del reato: non è necessario che sussista il proposito di tradurre in atto il male minacciato
Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 18184/2015 del 13/03/2015:
Al riguardo, si osserva che il riferimento nella sentenza impugnata alla necessità di accertare l’effettivo timore cagionato nella persona offesa dall’espressione adoperata, pur inesatto (giacché, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio che rispecchi le reazioni dell’uomo comune: Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Mascia, Rv. 191433), non ha rilievo nell’economia della decisione, poiché il giudice di pace non ha escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Piuttosto, i vizi motivazionali si colgono nel fatto che la sentenza impugnata, senza giungere ad escludere la capacità di intendere e di volere dell’imputato, per un verso, sembra aver dato rilievo a stati emotivi penalmente irrilevanti, ai sensi dell’art. 90 cod. pen., e, per altro verso, del tutto illogicamente, a fronte del tenore dell’espressione adoperata e chiaramente indirizzata contro la F. ha valorizzato un istinto di morte dello stesso G. che non esclude l’elemento soggettivo del reato.
Del resto, nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno ed è diretto a provocare la intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto è unicamente l’azione intimidatrice (Sez. 1, n. 7382 del 11/06/1985, Dessi, Rv. 170186).
Studio legale Avvocato Giuseppe Briganti
Pesaro-Urbino
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