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No alla pubblicazione di foto sul Web senza il consenso della persona ritratta

No alla pubblicazione di foto sul Web senza il consenso della persona ritratta

La pubblicazione continuativa di una immagine su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti costituisce esposizione del ritratto ai fini della legge sul diritto d’autore (legge 633/1941).

Le disposizioni della legge n. 633 del 1941, articoli 96 e 97, affermano il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell’esposizione del suo ritratto, e anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione a eventi “svoltisi in pubblico”) permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa “rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza 27 luglio 2015, n. 15763, in relazione a una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno all’immagine subito a seguito della pubblicazione su un sito web di alcune fotografie che ritraevano l’interessata in atteggiamenti equivoci mentre partecipava, in qualità di ballerina, alla serata di inaugurazione di un locale.

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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