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Droni e privacy: il nuovo regolamento Enac in vigore dal 15/09/2015 e il parere delle Autorita’ privacy europee sull’impiego dei droni

Droni e privacy: il nuovo regolamento Enac in vigore dal 15/09/2015 e il parere delle Autorita’ privacy europee sull’impiego dei droni

E’ entrato in vigore il 15/09/2015 il nuovo Regolamento Enac sui mezzi aerei a pilotaggio remoto (Edizione n. 2 del 16 luglio 2015).

Secondo l’articolo 743 del Codice della Navigazione rientrano nella nozione di aeromobile anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto.

Il Regolamento distingue i mezzi aerei a pilotaggio remoto in

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e

Aeromodelli.

I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione secondo quanto previsto dal Regolamento.

Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per impiego ricreazionale e sportivo. Pur tuttavia, il Regolamento contiene specifiche disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli aeromodelli, per l’uso dello spazio aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei.

Il Regolamento si applica dunque alle operazioni dei SAPR di competenza Enac e alle attività degli Aeromodelli.

Specificamente, il Regolamento definisce Aeromodello il dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

Per Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR) s’intende invece il mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.

Il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) viene definito come il sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

L’art. 34 del Regolamento, in materia di protezione dei dati e privacy, prevede quanto segue:

1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione.

2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali.

In proposito si ricorda che le Autorità per la privacy europee, riunite nel “Gruppo Articolo 29”, hanno recentemente adottato, in data 16/06/2015, un parere sull’impiego dei droni per tutti gli usi civili.

Il provvedimento, di cui è relatore il Garante italiano, dà indicazioni e raccomandazioni ai costruttori e agli operatori, al legislatore nazionale e europeo e ai regolatori del settore per la tutela della riservatezza delle persone.

Il WP29 chiarisce, in primo luogo, che non è l’impiego dei droni in sé ad essere problematico, quanto gli effetti potenzialmente invasivi che può produrre il loro uso e che sfuggono totalmente alla percezione delle persone. Nel caso dei droni poi, gli strumenti di tutela finora adottati risultano di ardua applicazione. A ciò si aggiunge l’attuale difficoltà di ricostruire con chiarezza la catena di responsabilità nell’utilizzo dei droni, ossia di chiarire chi fa cosa e per quali scopi: spesso i droni sono utilizzati da imprese che offrono servizi in “outsourcing” ad altri soggetti, i quali sono i veri titolari del trattamento ma non sempre hanno piena consapevolezza delle responsabilità derivanti.

Per questi motivi il WP29 ha indicato una serie di misure alle parti interessate.

Gli operatori avranno l’obbligo di fornire un’informativa tenendo conto delle peculiarità delle operazioni svolte. E’ consigliato un approccio multilivello: dai classici cartelli, ove possibile, a informative pubblicate sui siti di ciascun operatore e/o a piattaforme uniche che raccolgano le informazioni sui voli – ad esempio su siti delle Autorità di aviazione competenti – fino all’adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone. Gli operatori inoltre dovranno scegliere una tecnologia che limiti la raccolta e il trattamento dei dati a quelli indispensabili alle loro finalità e adottare idonee misure di sicurezza.

Al legislatore nazionale ed europeo e ai regolatori di settore il WP29 raccomanda l’introduzione e/o il rafforzamento di norme che consentano l’utilizzo dei droni nel rispetto dei diritti fondamentali; lo sviluppo e l’introduzione (in collaborazione con i rappresentanti dell’industria, i costruttori e gli operatori di settore) di criteri per la valutazione di impatto privacy; l’individuazione di modalità di cooperazione tra autorità di protezione dei dati e autorità per l’aviazione civile; l’utilizzo dei fondi di ricerca EU per l’individuazione di strumenti tecnologicamente adeguati per fornire l’informativa agli interessati e favorire l’identificazione dei droni.

Ai costruttori, infine, il WP29 raccomanda l’adozione di misure di privacy by default, la promozione di codici deontologici, l’adozione di misure per rendere il più possibile visibile e identificabile un drone.

Studio legale Avv. Giuseppe Briganti

Pesaro-Urbino

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